Censura Preventiva E Libertà In Rete: L’Italia è Un Paese Libero?
In Italia diventa sempre più rischioso esercitare la libertà di parola e di opinione in rete a causa di leggi, leggine e provvedimenti che consentono la chiusura preventiva di un sito senza necessariamente dover provare un dolo o una colpa.
Gli episodi di censura ed intimidazione contro bloggers ed internauti in generale trovano ovviamente spazio nella blogosfera, ma in maniera sporadica ed occasionale. Mi rendo conto che molti bloggers non hanno una visione generale del problema ignorando i motivi per i quali… :
- in qualsiasi istante il loro blog può essere chiuso dietro una precisa richiesta anche se non è stato comprovato alcun reato
- se si dimostra che non c’è stato alcun dolo o alcun reato, nessuno è responsabile per il danno arrecatogli
- il fatto di avere un blog comporta il reato penale di stampa clandestina
- gestire un blog significa essere penalmente responsabili per tutti i contenuti (anche commenti altrui)
- se arriva qualcuno che lo cita per danni chiedendo mezzo milione di euro, un giudice può fissare una udienza preliminare senza che nessuno si degni di avvisarlo
Photo credit: dolgikh
Lo so, lo so…. mi sembra di sentire qualcuno che urla stizzito… se non si commette alcun reato non si ha nulla da temere … oppure questi provvedimenti servono a tutelarci contro gli abusi o ancora …non è vero che avere un blog comporta il reato di stampa clandestina… bla, bla… e bla!
A queste critiche ribatto dicendo che esistono due livelli di analisi, uno basato sulle parole ed un altro basato sui fatti. Per cui ho raccolto e messo in sequenza tutti i fatti rilevanti di cui mi sono occupato in questi anni, a partire dalla legge sull’editoria del 2001 proprio per tentare di creare una visione più completa della problematica basata appunto solo su ciò che è successo veramente;
- 7.03.2001 – La legge sull’editoria viene modificata
- Il prodotto editoriale viene identificato nel testo ufficiale come destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico
- Il 3° comma dell’art. 1 aggiunge che ai prodotti editoriali si applicano le disposizioni dell’art. 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, in base al quale ogni stampato deve indicare il luogo e l’anno della pubblicazione, nonché il nome e il domicilio dello stampatore e, se esiste, dell’editore
- Come conseguenza ogni blog dovrebbe essere registrato come testata presso il tribunale e dovrebbe nominare un direttore responsabile. La mancata registrazione delle testate editoriali presso il tribunale comporta il reato penale di stampa clandestina.
- A seguito di un pressing esercitato dalla blogosfera, capeggiata da Punto Informatico, Vannino Chiti (autore della legge) chiarisce in una intervista su LaRepubblica.it che la registrazione al tribunale come prodotto editoriale spetta a …coloro che erano tenuti a farlo prima della nuova norma. Quindi la nuova legge non estende la platea in nessun modo. Esclude pertanto i blog ed i siti informativi n generale da tale incombenza
- Il prodotto editoriale viene identificato nel testo ufficiale come destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico
- 27.01.2006 – Vengono chiusi Coolstreaming e CalcioLibero e denunciati penalmente i gestori
- Sky denuncia penalmente i gestori dei due siti per aver rubato il segnale delle partite dalla Cina ed averle ritrasmesse in italia via internet con un complesso meccanismo
- L’accusa di rubare il segnale dalla Cina per ritrasmettere le partite in Italia via Internet era palesemente falsa. I due ragazzi di fatto sono stati vittima di un provvedimento penale per aver semplicemente linkato a TV cinesi o coreane che avendo acquisito i diritti da Sky, avevano deciso di inviare il segnale in streaming via internet.
- 14.02.2006 – Il giudice dissequestra Coolstreaming e Calcio Libero
- Il GIP afferma che i due ragazzi non hanno commesso alcun reato penale
- Sky si oppone al dissequestro ma il ricorso viene respinto
- 17.02.2006 – Diventa legge in Italia la direttiva europea 2004/48 CE
- La direttiva 2004/48 viene trafromata in legge col nome di Direttiva Frattini, tramite un iter di urgenza a camere sciolte.
- Grazie a questa legge, ognuno può richiedere la chiusura di urgenza di un sito per violazione di diritto d’autore
- Nella direttiva originale, la chiusura può essere giustificata solo con prove circostanziali di avvenuto reato
- In Italia la parola prova viene tradotta in indizio, rendendo possibile la chiusura di un sito senza doverne provare il dolo
- La proprietà industriale non viene chiaramente distinta dalla proprietà intellettuale (una partita di calcio può essere considerata proprietà intellettuale ed essere inquadrata nell’ambito del diritto d’autore)
- Nella direttiva originale il proprierario di un sito chiuso ingiustamente può rilvalersi per danni
- Nel recepimento italiano no. Questa clausola scompare.
- 14.06.2006 – La Cassazione dichiara illegali i link che puntano a materiale protetto da diritto d’autore
- Viene annullata l’ordinanza di dissequestro di coolstreaming e calcio libero perchè i due gestori vengono ritenuti colpevoli anche solo per aver linkato le partite trasmesse da TV cinesi che avevano acquisito i diritti da Sky. Linkare a materiale protetto da diritti d’autore diventa illegale.
- Viene annullata l’ordinanza di dissequestro di coolstreaming e calcio libero perchè i due gestori vengono ritenuti colpevoli anche solo per aver linkato le partite trasmesse da TV cinesi che avevano acquisito i diritti da Sky. Linkare a materiale protetto da diritti d’autore diventa illegale.
- 26.05.2006 – Blogger viene condannato per diffamazione a mezzo blog
- Il Tribunale di Aosta condanna un blogger, Generale Zhukov, con la seguente motivazione: "Va subito detto che, essendosi provato ut supra che il M. era il soggetto che aveva la disponibilità della gestione del blog (noto con il nick di Generale Zhukov, ndr.), egli risponde ex art. 596 bis c.p., essendo la sua posizione identica ad un direttore responsabile"
- I blog quindi costituiscono prodotto editoriale a tutti gli effetti a seguito della modifica sull’editoria del 7.03.2001, con tutti gli oneri che ne derivano e smentendo le affermazioni tranquillizzanti di Vannino Chiti che, in merito a quella modifica affermava; "Coloro che erano tenuti a farlo prima della nuova norma. Quindi la nuova legge non estende la platea in nessun modo"
- 12.10.2007 – Approvato il DDL Levi-Prodi, i siti internet devono essere censiti e registrati. Se passasse…
- ogni sito verrebbe equiparato ad una TV, ed in quanto tale comportare obbligo di registrazione presso il Registro degli Operatori di Comunicazione
- dovrebbe produrre certificati e pagare bolli di varia natura
- disporre di una vera e propria gerenza, con direttore responsabile penalmente
- 08.05.2008 – Carlo Ruta, blogger giornalista, viene condannato per stampa clandestina
- Il reato di stampa clandestina, di natura penale, consiste nella mancata registrazione presso il tribunale di una testata editoriale
- Il blog di Carlo Ruta quindi è stato considerato dal giudice prodotto editoriale a tutti gli effetti, smentendo ancora una volta le parole di Chiti
- 11.06.2008 – Querelato per 400.000 euro dal negozio presso il quale aveva acquistato mobili
- Sergio Sarnari pubblica un post in cui racconta i disservizi subiti da un mobilificio presso il quale aveva ordinato i mobili per la sua casa
- Il giorno 11 Giugno del 2008, a quasi un anno dalla pubblicazione del post, l’amministratore delmobilificio commenta il posto comunicandogli di averlo citato per danni (400.000 euro)
- DDL Butti, Norme per la corretta utilizzazione della rete INTERNET a tutela dei minori.
- Riporta: "vietato istituire siti nella rete INTERNET i cui contenuti siano finalizzati, direttamente o indirettamente: a) alla istigazione al consumo, alla produzione o allo spaccio di sostanze stupefacenti; b) alla istigazione alla violenza e alla consumazione di reati; c) alla divulgazione o alla pubblicizzazione di materiale pornografico o di notizie o di messaggi pubblicitari diretti all’adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori di anni diciotto."
- Il concetto evidenziato in rosso si avvicina pericolosamente al reato d’opinione, lasciando al giudice spazio interpretativo esattamente come nel caso della legge sull’editoria
L’idea che mi sono fatto mi ricorda molto il modo in cui viene gestito il problema del razzismo del nostro paese; il problema della repressione della libertà di parola e di opinione esiste ed è grave, ma non si può dire.
Se vuoi riprendere ed alimentare la discussione puoi includere queste slides in un tuo post;
Appoggio in pieno 🙁 è vergognoso….
Purtroppo come evidenzi tu Daniele, c’è una confusione in materia che fa davvero paura.
La questione poi di essere direttamente responsabili dei commenti scritti ai nostri post non fa ben sperare. Un conto è vigilare sui commenti e rimuovere quelli illeciti con dovizia e cura, un altro è esserne responsabili sempre e comunque.
E già ci vuole chiarezza, non sono contrario alla censione dei blog, purche ci sia anche tutela e chiarezza pochi punti da rispettare, ma quelli.
@ Francesco
@ Andrea
Il problema come ha accenato Andrea consiste nell’ambiguità dei provvedimenti. Quando non c’è chiarezza e si lascia molto spazio interpretativo in un settore in cui molte volte vengono chiamate ad esprimersi persone non proprio esperte si rischiano danni grossi.
A suo tempo ho avuto modo di raccontare la storia del disastro di Ustica in un primo testo intitolato AI MARGINI DI USTICA e, all’esito del processo sui presunti depistaggi a carico dei generali, in un secondo libro con titolo AI MARGINI DI USTICA 2 – IN TUTTA OMERTA’.
Successivamente, nel dibattere specifici argomenti sul tema con occasionali frequentatori di blog, ho compreso che per una seria trattazione del caso non può prescindersi da un minimo di conoscenza dei fatti.
Pertanto, intendendo sollecitare l’attenzione dei lettori su alcuni aspetti che ad oggi non hanno trovato giusto rilievo nei media e favorire in tal modo l’apertura di una discussione più accattivante, riporto alcuni passaggi – tratti dai predetti testi – che possono comunque generare delle riflessioni e invierò gratuitamente i file dei relativi capitoli a chi me ne farà richiesta per approfondimento.
Enrico Brogneri http://www.studiolegalebrogneri.it
(mia mail: brogneri@studiolegalebrogneri.it).
Dal libro
AI MARGINI DI USTICA 2 – In tutta omertà
LIBERTA’ DI STAMPA
“… Mannucci tradiva nel corso del dialogo una certa preoccupazione, e la questione mi procurava dispiacere. Non volevo creargli problemi con l’editore, e tuttavia mal sopportavo di essere stato gabbato. Quella sua proposta di rettifica, mediante pubblicazione di un trafiletto, non mi pareva in ogni caso adatta a rimettere le cose al loro posto. La rifiutai con decisione.
– Assolutamente no. – Risposi – Le sembra la stessa cosa? Chi mai andrà a leggerla così relegata in quello spazio? E sul resto? –
– Cosa c’è di più? – Domandò Mannucci.
– Non è il momento di approfondire, ma non le pare che anche il contenuto lasci a desiderare? –
– Cos’è che non va?! Ho riportato il suo pensiero in sintesi –
– Lei non si rende conto che già lo stesso titolo “credevo di aver visto l’aereo libico ma si trattava di un Mirage francese” fa intravedere una mia grave incertezza? –
Mannucci fu costretto a improvvisare una diversa interpretazione, ma non riuscì a convincermi.
– Lei, avvocato, è accecato dalla passione per Ustica, e questo le fa onore. Nondimeno, io credo che lei stia vedendo il diavolo là dove non c’è peccato –
– Resto della mia convinzione. Il suo obiettivo era di attaccare i magistrati evidenziando alcune loro manchevolezze sulla tipologia del mio aereo – Gli contestai.
– Non vedo nessuna discordanza sostanziale. Ho in fondo sintetizzato il suo pensiero e glielo dimostro. Lei dice… ecco: “Non posso accusare di malafede i giudici”-
– Visto? Non c’è proprio nel suo articolo. Non è stato riportato di proposito – Dissi imbronciato.
Mannucci balbettò parole senza senso e, per l’imbarazzo, pareva proprio volesse imprecare contro qualcuno. Sembrò alla fine convincersi che qualcosa non era andato per il verso giusto e cedette accettando la mia nuova proposta di scrivere un secondo articolo in tempi brevi e prima della seconda udienza dibattimentale fissata per il 16 ottobre. Anche sotto tale profilo, però, rimase inadempiente, costringendomi a una azione giudiziale avanti al Tribunale di Roma.
– Non me lo aspettavo! – Esclamò a telefono – Lei può avere ragione sul fatto della mancata pubblicazione del secondo articolo, ma la verità è che, per una emergenza, non ho avuto la possibilità di presenziare alla seconda udienza del processo. E io in ogni caso non avevo capito che quello suo era un termine ultimativo –
– Non è colpa mia però. Credevo di essere stato chiaro – Gli risposi.
– Quel che mi ferisce nella sua citazione, – soggiunse Mannucci – è che lei metta in dubbio la mia professionalità alludendo al fatto che io avrei servito quei soggetti interessati a occultare la verità su Ustica perché potenti o perché insediati nel mondo politico ed editoriale –
– Ho leso la sua dignità professionale? Bene, il suo avvocato saprà come chiedere i danni – …”
TRADIMENTO
“… Tonino commentò l’episodio con graffiante comprensione.
– E’ tutta gente che può vantare amicizie altolocate, contro le quali puoi far poco. E se pensi di poter essere tu a mettere in luce i misfatti di Ustica, devo convincermi che sei proprio ingenuo –
Non seppi dargli torto.
– Vabbé! – Buttai riesumando Scaloni – Ma non puoi negarmi il diritto di reagire se qualcuno m’accusa in mala fede di essere un assassino. Le offese sono lì, sono parole pesanti, amplificate dai microfoni e riprese da internet, ti rendi conto del contesto? –
– E che vuoi farci! – Esclamò Tonino – Dopo tutto potrebbe essere stato davvero un lapsus, no? –
– Un lapsus? E perché non ha chiarito!? Ha avuto tanto tempo per scusarsi! E invece, sai che ha fatto? Ha finto. Ha sostenuto di aver sottoposto ai giudici alcune domande di cancellazione delle espressioni offensive, e si è poi scoperto che si trattava di vere e proprie simulazioni, di istanze “ballerine” che potevano saltare da un procedimento a un altro per poi scomparire all’occorrenza. I suoi difensori hanno sostenuto che io avrei dovuto mettere la sordina all’episodio, e sai perché? Perché, dal loro punto di vista, il loro assistito non poteva e non doveva fare una brutta figura. Lui, il principe del Foro anconetano, il fondatore della Camera penale di Ancona, lui non poteva scoprirsi. La gente, i suoi clienti non dovevano sapere che, per imprecisati condizionamenti, non aveva onorato il processo di Ustica. Nessuno aveva il diritto di sapere –
Tonino prese fiato e insistette sulle sue apprensioni:
– Sono fatti gravi senza dubbio. Il pericolo è però in questo, nel potenziale allarme che suscitano certe riflessioni. Tu non puoi parlare di condizionamenti senza uno straccio di prova. Ti rendi conto dei rischi? – Osservò.
– Sono stati loro e non io, sono stati proprio i difensori di Scaloni a coinvolgere i magistrati della Procura di Roma. Vuoi sapere cosa hanno scritto a discolpa del loro rappresentato? Hanno detto che il loro cliente aveva dovuto aggiornarsi in tutta fretta sull’episodio del Mig perché solo pochi giorni prima dell’arringa qualcuno dalla Procura gli aveva fatto sapere di dover trattare anche la questione della possibile connessione con la caduta del DC9. Chiaro? Accantoniamo pure la prospettata incredibile interferenza della Procura, ma milioni di pagine, inevitabilmente correlate alla storia di una battaglia aerea, con un presunto Mig libico onnipresente, un Mig che lasci a Castelsilano e te lo ritrovi a Pratica di Mare dopo che era stato restituito alla Libia di Gheddafi, un Mig che appare e scompare come le ballerine di Scaloni, una mole, dico, così imponente di pagine può essere digerita in pochi giorni? –
Tonino a questo punto si mostrò sconcertato.
– E tu credi possa bastare per ipotizzare…? – Domandò
– Non ho elementi decisivi per sospettare grandi manovre. Ma a volte le verità fanno capolino proprio dietro i lapsus e, dopo quello di Scaloni, di lapsus ce ne sono stati altri – Esclamai rigirandomi tra le mani il libro che era stato da poco pubblicato dagli Editori Riuniti.
Tonino si incuriosì.
– Un altro libro su Ustica?! –
– Un altro libro, sì. E sai chi sono gli autori? Sono Erminio Amelio e Alessandro Benedetti, rispettivamente Pubblico Ministero e avvocato di parte civile nel processo Ustica, un libro scritto a quattro mani. E su questo, lasciamo perdere. Ci sono dei passaggi strani però –
Tonino non poteva ancora raccapezzarsi.
– “ IH870 – Il volo spezzato” – Scandì lentamente.
– Già, “Il volo spezzato”. Non riuscivo a trovarlo in libreria. Internet l’aveva pubblicizzato col diverso titolo di “ Ustica – Diario dal processo”. Ho fatto varie telefonate a Roma, all’avvocato Benedetti e, per ultimo, allo stesso editore. Ho saputo alla fine che era stato ristampato col titolo attuale, e hanno fatto bene visto che è stato scritto mentre si celebrava il processo –
– Non potevano farlo? –
– Non lo so. – Risposi – Pensa a quel che è successo alla Forleo e a De Magistris. Lasciamo perdere Benedetti, ma per i magistrati ci sono dei limiti fondati sull’opportunità di non diffondere dichiarazioni sui processi loro affidati –
– E che hanno scritto di tanto grave? –
– Leggi qua! – Gli dissi aprendo il testo a…”
Ciao e complimenti per la qualità delle tue documentazioni. ho trovato solo oggi questo sito ma mi mette un sacco di preoccupazioni … chi ben fa male raccoglie chi mal fa successo ha!!!
Ciao Nemo, diciamo che dipende dalle circostanze dai 🙂 chi ben fa meglio che lo faccia dov’è maggiormente apprezzato 😉